Importazione di cannabinoidi dall'estero: come fare?
Nonostante dal punto di vista formale l'uso terapeutico dei derivati della cannabis sia autorizzato dal Testo Unico sulle sostanze stupefacenti (DPR 309/90), in Italia a tutt'oggi non esistono fonti legali di approvvigionamento di tali sostanze.
Esistono al momento sul mercato estero due cannabinoidi sintetici, il dronabinol (registrato come Marinol® in USA, ma prodotto anche in Germania) e il nabilone (Cesamet®), entrambi approvati per il trattamento della nausea e del vomito nelle chemioterapie antitumorali e nell'anoressia in malati di AIDS.
Dal 1 settembre 2003 sono disponibili nelle farmacie olandesi due specialità medicinali a base di infiorescenze di Cannabis Sativa, il Bedrocan® e il Bedrobinol®. Dal 20 giugno 2005 infine è disponibile nelle farmacie canadesi il Sativex®, estratto naturale a contenuto standardizzato di THC e CBD, registrato per il trattamento del dolore neuropatico nella sclerosi multipla.
Per ordinare all'estero tali specialità medicinali, occorre seguire la procedura richiesta dall'art. 2 del D.M. 11-2-1997 (Importazione di specialità medicinali registrate all'estero).
In concreto l'iter da seguire è questo: - il Medico curante deve compilare la richiesta di importazione sulla base dell'articolo 2 sopra citato (cliccare qui per un fac-simile), allegando il consenso informato del paziente.
-
Tale richiesta va inoltrata, attraverso una farmacia ospedaliera o altra farmacia della ASL territoriale di competenza, al Ministero della Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti , che dovrà rilasciare un "nulla osta" ai sensi dell'art. 3 del D.M. 11 febbraio 1997 sopra citato.
-
Ottenuta l'autorizzazione, la farmacia dovrà contattare direttamente la ditta estera ed ordinare il farmaco prescritto.
Per quanto riguarda l'onere della spesa di acquisto del farmaco l'art. 5 del D.M. 11.2.1997
sopra citato dice:
"L'onere della spesa per l'acquisto dei medicinali di cui all'art.1 non
deve essere imputato ai fondi attribuiti dallo Stato alle regioni e provincie
autonome per l'assistenza farmaceutica, tranne il caso in cui l'acquisto
medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito
ospedaliero.
In quest'ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e quelli eventualmente
posti dalla normativa regionale,l'azienda ospedaliera potrà far gravare la
relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia
e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza
sanitaria".
Per eventuali ulteriori informazioni sulla procedura di importazione dei farmaci dall'estero contattare medicalcannabis@medicalcannabis.it
Per scaricare le informazioni contenute in questa pagina in formato PDF clicca qui
|