VENEZIA
La sanità pubblica passerà derivati della marijuana a una malata di
cancro, per lenirne le sofferenze, ordine del giudice. Succede per la prima volta in Italia: le medicine composte della sostanza proibita, che non si trovano in commercio, dovranno essere fornite gratis; la sentenza trae
fondamento addirittura dall´articolo 32 della Costituzione, dove si afferma
che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell´individuo
e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti».
In altri paesi europei i derivati della cannabis indiana, piantina dalle
foglie lanceolate da cui si ricava la marijuana, vengono normalmente
utilizzati per alleviare le sofferenze dei pazienti che non hanno più
speranza di guarire. Non in Italia, tanto più che le leggi sono severe e
restrittive anche sull´uso e sulla quantità di sostanze stupefacenti che si
possono avere «per uso personale». Ora il giudice veneziano Barbara Bortot, creando con ciò un precedente, ha accolto l´istanza di una malata di cancro ai polmoni, Antonietta, che tramite il suo avvocato Giancarlo Tonetto chiede di poter assumere questo tipo di farmaci lasciando i costi a carico
dell´Asl.
Da due anni la signora sa che non potrà guarire e da mesi soffre dolori
insopportabili: non bastano più gli analgesici, neppure in dosi massicce, e
gli effetti collaterali iniziano a creare altre difficoltà alla donna già
provata dalla sofferenza. Per questo Antonietta si è affidata a un gruppo di
medici romani, i quali si battono da anni perché anche in Italia la sanità
pubblica adotti i prodotti che contengono il cannabinolo, l´olio estratto
dalla cannabis contenente il principio attivo che ha effetto tranquillante.
A questo punto, l´unico ostacolo restavano le leggi italiane. Così è
arrivata la sentenza favorevole: «La signora - scrive il giudice nelle
motivazioni - ha come unica alternativa la somministrazione di questa
sostanza, che, stando agli specialisti, potrebbe migliorare la qualità della
sua vita, attenuando le sofferenze quotidiane». Quindi, citando la
Cassazione, il magistrato afferma che «di fronte a un´eventuale
insopprimibile esigenza rispetto alla quale le strutture sanitarie nazionali
non offrano rimedi alternativi, il diritto fondamentale dell´individuo alla
salute si impone nella sua integrità e assolutezza, senza limiti e
condizionamenti di sorta». Senza limiti e condizionamenti come possono
essere leggi proibitive o norme che regolano la gestione di un ministero e
delle sue ramificazioni sul territorio. I medicinali di cui Antonietta ha
bisogno non soltanto non sono insieriti nella fascia A, che include i
farmaci essenziali e perciò gratuiti, ma addirittura non sono reperibili nel
nostro paese. Questo però, secondo il giudice Bortot, «non può essere
d´ostacolo alla loro concessione, non essendovi - stanti le precarie
condizioni della signora - altra cura terapeutica: l´articolo 32 della
Costituzione impone di assicurarle la cura adeguata e così deve essere».
Ora sarà compito e cura dell´Asl veneziana procurarsi quei medicinali, in
Svizzera o a San Marino, per esempio, chiedendone l´autorizzazione al
ministero della Salute e introducendo con questo una prassi che potrebbe
fare scuola.
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