In altre parole il giudice ha ritenuto che l'uso terapeutico, pur se non previsto esplicitamente dal codice, e' una legittima causa di giustificazione. Cio' comporta che nel caso in questione sia stata esclusa perfino l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice per la detenzione ad uso personale.
La sentenza, depositata in cancelleria il 26 giugno 2003, è stata resa nota dall'avvocato Averni, componente, assieme all'avvocato Chiaradia, del collegio di difesa di G.C., nel corso dei lavori della II assemblea nazionale dell'Associazione Cannabis Terapeutica. "Si tratta di una sentenza storica, ha dichiarato Averni, in quanto per la prima volta in Italia in una sentenza viene riconosciuto esplicitamente l'uso terapeutico".
"Sono ovviamente soddisfatto della sentenza – ha commentato G.C. – e mi auguro che segni un cambiamento di atteggiamento delle istituzioni verso un tema che tocca il diritto alla salute di tante persone".
2 - CONEGLIANO VENETO
Un maestro elementare di 51 anni, A.D.R., nel cui podere la polizia aveva trovato una coltivazione di 29 piante di Cannabis, era stato rinviato a giudizio con l'accusa di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.
A.D.R. non ha mai negato di aver provveduto personalmente alla coltura delle piante, affermando di impiegare la cannabis per produrre un olio contro i dolori reumatici di cui soffre e di fumarla per combattere la sindrome depressiva e l'insonnia da cui e' affetto. Uso terapeutico, ha pertanto sostenuto il difensore Maria Caburazzi del foro di Mestre, chiamando a testimoniare a sostegno di tale tesi il dottor Nunzio Santalucia dell'ACT.
Il Tribunale di Conegliano Veneto, presieduto dal giudice Deli Luca, accogliendo le tesi della difesa, ha assolto l'imputato, ritenendolo non punibile.
Le motivazioni di questa sentenza saranno depositate in cancelleria entro 60 giorni.