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ASSOCIAZIONE PER LA CANNABIS TERAPEUTICA

STATUTO


Art. 1
E' costituita una libera Associazione di promozione sociale (L.383/2000) ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, denominata: "Associazione per la Cannabis Terapeutica", detta anche brevemente "ACT" (nel seguito semplicemente "Associazione"), con competenza nazionale. Essa è regolata dal presente Statuto, e in quanto non specificamente disposto, dal codice civile e dalle vigenti leggi.

Art. 2
L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3
L'Associazione ha sede in Roma, in via Dardanelli n.37, presso lo studio legale Campanelli-Averni.
Essa potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero, riconoscere o affiliare associazioni locali, regolarmente costituite e aventi scopi analoghi, che ne facciano richiesta; potrà inoltre stabilire rapporti di collegamento, coordinamento e collaborazione con altre associazioni italiane, estere o sovranazionali con finalità analoghe.

Art. 4
L'Associazione ha per scopo, esclusa ogni finalità di lucro, di:
a) agevolare, promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulla Cannabis e sui cannabinoidi naturali o di sintesi, nonché sugli endocannabinoidi (nel seguito tutti indicati collettivamente con il termine "cannabinoidi") a fini terapeutici, anche mediante la raccolta di finanziamenti sia privati che pubblici;
b) intraprendere e condurre iniziative di divulgazione e di aggiornamento scientifico all'interno del mondo medico-sanitario, per diffondere le conoscenze e i risultati scientifici sugli usi terapeutici dei cannabinoidi;
c) svolgere opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione in generale e delle autorità pubbliche in particolare sul rilievo medico e sociale della ricerca scientifica sui cannabinoidi e sui loro usi terapeutici;
d) agevolare l'accesso alla terapia con cannabinoidi dei pazienti che ritengano di averne bisogno per la loro malattia, e sostenerli in eventuali azioni, anche legali, a difesa del proprio inalienabile diritto alla salute e al benessere, anche a fronte di carenze o ostacoli di natura tecnica;
e) promuovere tutte le iniziative individuali e collettive atte a modificare, nel senso più utile ai pazienti, le norme di legge e le disposizioni ministeriali che ostacolano o limitano l'accesso alla terapia medica con cannabinoidi, o la rendono di fatto non equivalente alle altre terapie farmacologiche;
f) promuovere e favorire la raccolta di dati epidemiologici, sociali e scientifici sugli usi terapeutici dei cannabinoidi;
g) promuovere e favorire la costituzione e il coordinamento in ambito nazionale di associazioni locali con finalità analoghe a quelle dell'Associazione per la Cannabis Terapeutica;
h) promuovere e favorire il coordinamento sovranazionale di associazioni di qualunque paese con finalità analoghe a quelle dell'Associazione per la Cannabis Terapeutica, o comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione opererà esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al presente articolo, e a tal fine potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 5
Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4, l'Associazione può decidere di promuovere e organizzare incontri, dibattiti, giornate di studio, corsi e seminari; curare la realizzazione e la pubblicazione di riviste, monografie, dossier e dispense; organizzare viaggi di studio e ricerca; bandire ed assegnare premi e borse di studio; organizzare, patrocinare ed intervenire in mostre, esposizioni e rassegne d'arte e cultura; proiettare films, cortometraggi, e materiali audiovisivi in genere, acquistando, se del caso, i relativi diritti; collaborare con istituzioni pubbliche, dal livello locale a quello sovranazionale, per la progettazione e/o la gestione di iniziative comuni.

Art. 6
Sono soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda scritta o su proposta del Consiglio direttivo stesso.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
Fondatori: persone fisiche o giuridiche che hanno provveduto alla costituzione dell'Associazione per la Cannabis Terapeutica e del suo patrimonio iniziale, che è costituito dalle quote di partecipazione versate dai soci fondatori; i soci fondatori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale;
Benemeriti: persone fisiche che contribuiscono al potenziamento e allo sviluppo dell'Associazione, mediante contributi finanziari o di attività di cospicua entità, e che pertanto vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo;
Ordinari: persone fisiche che sostengono l'Associazione con una contribuzione annua non inferiore al minimo fissato con delibera annuale del Consiglio Direttivo;
Collettivi: enti, associazioni, e persone giuridiche in genere che versano una quota annua non inferiore al minimo fissato con delibera annuale del Consiglio Direttivo.

L'assegnazione dei soci nelle varie singole categorie è compito del Consiglio Direttivo che, ricevuta la domanda e verificati i presupposti, vi provvederà con sua delibera. Hanno diritto di voto nelle assemblee dei soci e possono ricoprire cariche sociali, oltre ai soci fondatori, sia i soci benemeriti che i soci ordinari e quelli collettivi, purché in regola con il pagamento della quota associativa.
Le quote associative devono essere versate entro il 31 gennaio di ciascun anno.
La qualifica di socio si perde per causa di morte o per domanda di recesso, e inoltre per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali o di immagine, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dal giorno della annotazione nel libro dei soci.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate per lettera raccomandata, fax o posta elettronica al socio interessato.
Sono considerati sostenitori dell'Associazione per la Cannabis Terapeutica coloro che, non avendo o non chiedendo di acquisire la caratteristica di soci, si offrono di contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione, ovvero di una sua associazione locale, mediante una contribuzione libera, anche di modesta entità, ovvero con impegno di tempo e lavoro personale.

Art. 7
Il Consiglio Direttivo può istituire particolari facilitazioni e servizi a favore dei soci e dei sostenitori.

Art. 8
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea dei soci
2) il Consiglio Direttivo
3) il Collegio dei Revisori, che sarà istituito a partire dal 2° anno di attività dell’Associazione;
4) il Presidente;
Sono altresì istituite le seguenti figure:
a)il Vice-presidente;
b)il Segretario;
c) il Tesoriere.

Art. 9
L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria, può essere convocata o per lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica inviati almeno 10 giorni prima della data di riunione a tutti i soci aventi diritto di voto, ovvero mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito Internet dell’Associazione, almeno 10 giorni prima della riunione.
In caso di urgenza, la convocazione potrà esser fatta per telegramma o con l’invio di un messaggio di posta elettronica almeno 48 ore prima della riunione. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, a mezzo del suo Presidente. Essa:
a) fissa le direttive di massima per l'attività annuale;
b) elegge i consiglieri componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 10;
c) approva il bilancio;
d) nomina il Collegio dei Revisori (3 membri effettivi e 2 membri supplenti);
e) procede, su proposta del Consiglio Direttivo, all'affiliazione delle associazioni locali che oltre a presentare apposita domanda, dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione per la Cannabis Terapeutica e si impegnano affinché il proprio statuto non sia in contrasto con quello dell'Associazione per la Cannabis Terapeutica.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su istanza di un terzo del Consiglio Direttivo stesso o di un quarto dei soci, e delibera le eventuali modifiche di statuto. Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci, e il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.
Sia in Assemblea ordinaria che straordinaria è ammessa la presenza per delega, che può essere conferita solo a soci, per non più di tre deleghe per delegato.

Art. 10
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 5 a 15 membri, nominati come segue:
a) almeno la metà eletti dall'Assemblea fra i soci fondatori e i soci benemeriti;
b) almeno un quarto eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari.
L'Assemblea può inoltre autorizzare il Consiglio Direttivo a cooptare altri consiglieri anche non soci e in soprannumero rispetto al numero di consiglieri eletti dall'Assemblea, ma nei limiti del numero massimo di 15 consiglieri, e per un numero massimo di consiglieri cooptati non superiore a 1/5 di quelli nominati dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede altresì a ricoprire per cooptazione gli incarichi di consigliere che per qualunque ragione non possano essere attribuiti per elezione dalle categorie di soci come sopra indicato. In tal caso, l'Assemblea dovrà fissare i criteri di selezione dei consiglieri da cooptare da parte del Consiglio Direttivo, privilegiando nell'ordine i rappresentanti delle associazioni affiliate, se esistenti, e i sostenitori di cui all'art. 6, che si siano distinti per meriti scientifici o per l'attività svolta a favore dell'Associazione.
Se il numero dei componenti il Consiglio Direttivo scende per qualsiasi ragione al disotto del minimo di 7, i membri restanti provvedono a reintegrare per cooptazione il numero minimo di consiglieri. Il presidente o il segretario convocheranno senza ritardo un’assemblea per confermare o sostituire i membri cooptati.
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico e ne definisce i compiti.

Art. 11
Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. La convocazione deve avvenire per lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire per telegramma o con l’invio di un messaggio di posta elettronica spedito almeno 24 ore prima della riunione.
Il consiglio deve essere convocato almeno una volta all'anno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono validamente avvenire anche mediante forme di videoconferenza o teleconferenza, o nel caso l'argomento in discussione lo permetta, mediante circolazione fra i consiglieri di messaggi di posta elettronica.
Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti o comunque partecipano più della metà dei consiglieri anche, previo accordo con il presidente, in collegamento via rete telefonica. Non sono ammesse deleghe. Le delibere sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario Generale.

Art. 12
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni, e possono essere rieletti. La carica di consigliere è gratuita. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere, che può essere scelto anche al di fuori dell’Associazione, nonché un Segretario Generale che può essere scelto anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo stesso. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, potrà istituire un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, Vice-Presidente, Segretario Generale e Tesoriere, indicandone i compiti e attribuendogli specifici poteri.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione con operazioni di ordinaria e straordinaria gestione e, tra l'altro:
a) fissa, sulla base delle direttive di massima impartite dall'Assemblea dei soci, il programma operativo annuale dell'Associazione;
b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c) convoca almeno una volta all'anno l'Assemblea ordinaria dei soci e ne fissa l'ordine del giorno, che dovrà comunque contenere una relazione del Presidente sulle attività dell'Associazione, nonché la discussione e approvazione del bilancio;
d) determina l'ammontare minimo delle quote annuali per i soci ordinari e collettivi;
e) nomina il Segretario Generale e il Tesoriere;
f) delibera sulle strutture e sui regolamenti interni, sulle norme e modalità per l'affiliazione delle Associazioni locali, e sulla Istituzione e il funzionamento dei Comitati Consultivi, quali il Comitato Scientifico, o altri che vengano istituiti dall'Assemblea;
g) fissa le norme del servizio di Tesoreria e ne controlla il rispetto;
h) determina l'investimento dei capitali e la gestione del patrimonio sociale, finalizzandoli al raggiungimento degli scopi sociali;
i) delibera l'eventuale apertura di sedi operative o sezioni dell'Associazione in Italia e all'estero;
l) propone all'Assemblea dei soci, sentito anche il parere del Collegio dei Revisori , l'affiliazione delle Associazioni locali che ne facciano richiesta;
m) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, associazioni, istituzioni, commissioni e organismi in genere;
n) delibera sull'assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale, sulla determinazione dei compensi di tecnici ed esperti, sul rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione da parte di soci o altri volontari, nonché sull'eventuale rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi dell'Associazione o dai membri dei Comitati consultivi per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 14
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; egli dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi Sociali.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 15
Il Segretario Generale è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo. Egli redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea ordinaria dei soci e del Consiglio Direttivo. Assiste il Presidente nel disbrigo degli affari, tiene la corrispondenza e lo schedario dei soci, esige le rendite, le quote, i contributi e le oblazioni e controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione. Elabora i piani operativi da sottoporre agli Organi Sociali e coordina ed organizza l'attività dei dipendenti, dei volontari e dei collaboratori esterni.

Art. 16
Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, è custode del patrimonio dell'Associazione; esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 17
Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il bilancio consuntivo, di redigere la relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno il Presidente.
Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un membro effettivo subentrerà il supplente più anziano d'età. Nel caso venga a mancare il presidente del Collegio dei Revisori, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età. Nel caso il numero dei membri effettivi del Collegio scenda al disotto del minimo di 3, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea ordinaria per ripristinarlo. Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, che deve essere custodito a cura del Collegio stesso. Il Collegio dei Revisori convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

Art. 18
Il Comitato Scientifico è composto da persone, anche non soci, scelte dal Consiglio Direttivo, che si siano particolarmente distinte per attività culturali, sociali o scientifiche nei settori indicati dall'art. 4. Il Comitato Scientifico ha solo funzione consultiva sui temi proposti al medesimo di volta in volta dal Consiglio Direttivo. L'appartenenza al Comitato Scientifico è a titolo gratuito ed è soggetta a conferma annuale da parte del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Presidente.

Art. 19
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) quote e contributi degli associati,
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.

Art. 20
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Nei sei mesi successivi alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 21
L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha altresì l’obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore delle attività previste dal presente statuto.


Art. 22
Le quote sociali non sono in alcun caso rimborsabili in tutto o in parte, né cedibili a terzi.

Art. 23
Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci ordinari in regola con le quote sociali e di tutti i soci fondatori. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa non potrà essere diviso fra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, dovrà essere interamente destinato a donazioni a Istituti Ospedalieri o Enti di Ricerca, ovvero devoluto a favore di Enti o Associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione per la Cannabis Terapeutica, o a fini di pubblica utilità.

Art. 24 (Disposizione transitoria)
Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto nell’ambito del gruppo dei soci fondatori. Esso assume i poteri previsti dall'art. 13 e inoltre promuove e realizza ogni azione utile a far conoscere al pubblico l'esistenza dell'Associazione, a reclutare i primi soci e a raccogliere fondi.



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