BATTAGLIA, ZANOTTI, LABATE, GIACCO e PETRELLA. - Al Ministro della
salute. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 11
febbraio 1997, regolamenta le modalità di importazione in Italia di specialità
medicinali poste regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzate
all'immissione in commercio sul territorio nazionale;
il suddetto
decreto stabilisce la procedura che il medico curante deve seguire qualora
intenda sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un
medicinale regolarmente autorizzato in un paese estero, ma non autorizzato
all'immissione in commercio in Italia;
in ragione di questa procedura,
attivabile, come stabilito dal decreto, su richiesta del medico curante,
attraverso la necessaria intermediazione della asl competente per territorio,
alcuni pazienti affetti da sclerosi multipla sono riusciti ad ottenere un
regolare approvvigionamento di dronabinol e nabilone, due cannabinoidi sintetici
utilizzati anche per il trattamento dei sintomi della sclerosi multipla;
il farmaco in questione (nabilone), di provenienza inglese, contiene
sostanza stupefacente per cui è necessaria specifica autorizzazione
all'importazione da parte del Ministero della salute-ufficio centrale
stupefacenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990;
in questi pazienti il farmaco, già
ottenuto ripetutamente grazie all'adempimento della sopra citata procedura, ha
prodotto notevoli miglioramenti della qualità della vita, come la riduzione
della spasticità e dei tremori e il recupero della capacità di deambulazione;
alla reiterazione della richiesta di importazione, che il decreto
stabilisce vada ripetuta ogni trenta giorni, (ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lett. e) del decreto ministeriale citato) alcuni pazienti si sono visti
opporre un rifiuto in ragione del fatto che il Ministero avrebbe recentemente
deciso di evadere solo le richieste avanzate da parte di un medico specialista
ospedaliero;
il Ministero della salute non risulta abbia prodotto alcuna
motivazione scritta a sostegno della sua decisione, nonostante reiterate
richieste formulate in tal senso dalle asl e, per esse, dalle farmacie
ospedaliere richiedenti il farmaco sopra citato -:
se e chi del
Ministero della salute abbia preso la decisione di evadere solo le richieste
avanzate da un medico specialista ospedaliero e non dal medico curante, così
come stabilisce l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio
1997, e perché sia stata presa tale decisione, secondo gli interroganti, in
palese contrasto con quanto stabilito dal decreto ministeriale sopra citato;
per quali ragioni, il Ministero non abbia ancora fornito una motivazione
scritta a sostegno di tale eventuale decisione;
come il Ministero della
salute intenda comportarsi, tenuto altresì conto che le scorte di farmaco dei
pazienti fruitori di questa terapia si stanno rapidamente
esaurendo.(5-03146)
Testo della risposta del Sottosegretario alla Salute