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ATTO CAMERA NUMERO : 5/03146 Torna alla pagina precedente
 

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03146

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura : 14
Seduta di annuncio : 458 del 28/04/2004

Firmatari:

Primo firmatario: BATTAGLIA AUGUSTO
Gruppo: DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
Data firma: 28/04/2004
 
Cofirmatario Gruppo Data firma
ZANOTTI KATIA DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO 28/04/2004
LABATE GRAZIA DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO 28/04/2004
GIACCO LUIGI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO 28/04/2004
PETRELLA GIUSEPPE DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO 28/04/2004

Commissione assegnataria:

Commissione XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)

Destinatari:

Ministero destinatario :
  MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere e data delega :
  MINISTERO DELLA SALUTE 28/04/2004

TESTO ATTO


Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03146
presentata da AUGUSTO BATTAGLIA mercoledì 28 aprile 2004 nella seduta n.458

BATTAGLIA, ZANOTTI, LABATE, GIACCO e PETRELLA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:

il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, regolamenta le modalità di importazione in Italia di specialità medicinali poste regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzate all'immissione in commercio sul territorio nazionale;

il suddetto decreto stabilisce la procedura che il medico curante deve seguire qualora intenda sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale regolarmente autorizzato in un paese estero, ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia;

in ragione di questa procedura, attivabile, come stabilito dal decreto, su richiesta del medico curante, attraverso la necessaria intermediazione della asl competente per territorio, alcuni pazienti affetti da sclerosi multipla sono riusciti ad ottenere un regolare approvvigionamento di dronabinol e nabilone, due cannabinoidi sintetici utilizzati anche per il trattamento dei sintomi della sclerosi multipla;

il farmaco in questione (nabilone), di provenienza inglese, contiene sostanza stupefacente per cui è necessaria specifica autorizzazione all'importazione da parte del Ministero della salute-ufficio centrale stupefacenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

in questi pazienti il farmaco, già ottenuto ripetutamente grazie all'adempimento della sopra citata procedura, ha prodotto notevoli miglioramenti della qualità della vita, come la riduzione della spasticità e dei tremori e il recupero della capacità di deambulazione;

alla reiterazione della richiesta di importazione, che il decreto stabilisce vada ripetuta ogni trenta giorni, (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto ministeriale citato) alcuni pazienti si sono visti opporre un rifiuto in ragione del fatto che il Ministero avrebbe recentemente deciso di evadere solo le richieste avanzate da parte di un medico specialista ospedaliero;

il Ministero della salute non risulta abbia prodotto alcuna motivazione scritta a sostegno della sua decisione, nonostante reiterate richieste formulate in tal senso dalle asl e, per esse, dalle farmacie ospedaliere richiedenti il farmaco sopra citato -:

se e chi del Ministero della salute abbia preso la decisione di evadere solo le richieste avanzate da un medico specialista ospedaliero e non dal medico curante, così come stabilisce l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, e perché sia stata presa tale decisione, secondo gli interroganti, in palese contrasto con quanto stabilito dal decreto ministeriale sopra citato;

per quali ragioni, il Ministero non abbia ancora fornito una motivazione scritta a sostegno di tale eventuale decisione;

come il Ministero della salute intenda comportarsi, tenuto altresì conto che le scorte di farmaco dei pazienti fruitori di questa terapia si stanno rapidamente esaurendo.(5-03146)

 
Testo della risposta del Sottosegretario alla Salute

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