1. |
I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14,
debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che
devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la
residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario
dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dosi: prescritta e la
indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla
prescrizione stessa la data e la firma. |
2. |
Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1
debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico,
predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei
medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini
professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna
ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma
all'atto della consegna al richiedente. |
3. |
Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o
ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a
giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve
contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico
del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata. |
4. |
Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario
deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una
copia recante ben visibile la dicitura: "copia per documentazione". |
5. |
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a un milione. |
6. |
Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale
debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico
deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per
l'unità sanitaria locale". |